Trasparenza

GUIDA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
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GUIDA PRATICA AL CONTO CORRENTE
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GUIDA PRATICA AL MUTUO
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ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - AVVISO PER GLI UTENTI
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GUIDA ICS
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PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
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PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

per conto corrente, depositi, finanziamenti, leasing e
altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d’Italia
esclusi i servizi di pagamento e il credito ai consumatori

 

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

Il cliente che desidera ottenere un conto corrente od ottenere un mutuo può richiedere e avere gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano (le Guide possono essere scaricate anche qui sopra).

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

• Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento.

• Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.

• Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all’intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l’appuntamento per la stipula presso il notaio.

Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un ISC (Indicatore Sintentico di Costo) del conto corrente.

AL MOMENTO DI FIRMARE

• Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.

• Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.

• Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.

• Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

• Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le informazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

• Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.

• Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

• Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

• Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

• Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, purché ciò non avvenga per più di sette volte.

ALLA CHIUSURA

• Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti  a tempo indeterminato, ad esempio il conto corrente e il deposito titoli in amministrazione.

• Nei contratti di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all’abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it – sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c’è un’ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

• Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio.

• Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo di Trento, Via dei Paradisi 1 – CAP 38122 o all'indirizzo e-mail: reclami@mediocredito.it. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente alla Banca;

• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

 

 

La nostra Banca presta grande attenzione e cura affinché i rapporti con i propri clienti siano improntati a criteri di massima efficienza, correttezza e trasparenza. Ciononostante non possiamo escludere che si verifichino singoli episodi o situazioni che siano motivo di insoddisfazione per il cliente, privato cittadino o impresa. In tal caso tutti gli uffici della Banca sono impegnati a dare la loro disponibilità per esaminare le questioni che venissero loro sottoposte, fornire chiarimenti, rimuovere le cause di lagnanze giustificate.
Qualora il cliente volesse comunque formalizzare un reclamo scritto, egli potrà indirizzare una lettera raccomandata A/R a
Mediocredito Trentino Alto Adige
via Paradisi, 1 - 38122 Trento
indicando nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo, numero di recapito telefonico, estremi della pratica per la quale intende esporre reclamo, illustrazione analitica della controversia, richieste avanzate ed indicazione dei documenti allegati.
Qualora la Banca non fornisse risposta entro 30 giorni dall'inoltro del reclamo, ovvero il reclamo venisse respinto, ovvero ancora la controversia venisse risolta in maniera non soddisfacente per il cliente, vi è la possibilità di ricorso:

  • Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentantivo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al ConciliatoreBancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel.  06/674821  06/674821 , sito internet www.conciliatorebancario.it.
 Tale tipo di ricorso è possibile solamente nel caso in cui:

  • la controversia non sia già stata sottoposta all'esame dell'Autorità giudiziaria (alla quale il cliente avrà comunque il diritto di rivolgersi in ogni momento della procedura);
  • il danno lamentato sia di carattere economico quantificabile in un valore che non superi 100.000 Euro per controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2007.
     



INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31.12.2011
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Terzo pilastro di Basilea 2 informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/2011...
 
INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31.12.2010
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Terzo pilastro di Basilea 2 informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/2010
 
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INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31.12.2008
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Terzo pilastro di Basilea 2 informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/2008
 
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MUTUI
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LEASING
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FINANZIAMENTI BEI (Banca Europea per gli Investimenti)
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SCONTI CAMBIALI per la compravendita di macchinari e impianti
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Sconti Legge 1329/65 “Sabatini”
 
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USURA
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (n° 108/1996)
 
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